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 da Gilda *  

 

© ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI, AI PLESSI, ALLE SCUOLE E ALLE SEDI.


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16.09.06

 di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli, 20/9/2004

Riferimenti normativi:
-artt.7,10,396 del dlgs 297/94,
-art. 6, comma 2 lett. d) ed e) del CCNL del 24.7.2003.

Il dirigente scolastico dispone l'assegnazione dei docenti alle classi sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Circolo o di Istituto e di concrete proposte formulate dal Collegio dei Docenti in riferimento all’applicazione dei criteri fissati dal Consiglio; il dirigente scolastico ha l’obbligo di dare attuazione all’applicazione dei criteri fissati dal consiglio di circolo e di istituto (articoli 7, 10 e 396 del decreto legislativo 297/94). Egli può discostarsene solo in casi eccezionali e motivatamente (Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 145/95). Se il dirigente non applica i criteri fissati dal consiglio di Circolo o di Istituto e non tiene conto del parere espresso dal Collegio dei docenti, il suo atto di assegnazione alle classi è nullo (Tribunale di Agrigento, sentenza 2778 del 3.12.2004).Generalmente la continuità didattica rimane un criterio prioritario, tranne casi particolari (per esempio, l'incompatibilità del docente con la classe o una specifica e circostanziata richiesta di cambiare classe o corso da parte dello stesso docente). 
Vediamo in dettaglio la procedura dell’assegnazione delle classi. Al Consiglio di Circolo o d’ Istituto il testo unico assegna il potere di fissare i criteri generali per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle stesse ( articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 297/94). La delibera che assume la natura di atto normativo, come si è detto, non potrà essere ignorata dal dirigente scolastico che ne risulta vincolato in funzione del provvedimento finali. Prima però di dare attuazione alla delibera del Consiglio d’Istituto, il dirigente scolastico convoca il Collegio dei docenti che è tenuto a fornire al dirigente un parere per l’applicazione della delibera del Consiglio (art. 7, comma 2, lettera b del decreto legislativo 297/94). La delibera del Collegio non è vincolante per il dirigente scolastico, che tuttavia, per correttezza e buona fede, all’atto della decisione del Collegio ha il dovere di esplicitare il suo eventuale dissenso. In caso contrario si verificherebbe l’assurdo di un tacito assenso alla delibera del Collegio, da parte del dirigente stesso che, per contro, in sede di attuazione, si comporterebbe diversamente. Successivamente il dirigente scolastico ha l’obbligo di dare corso ai provvedimenti attuativi delle decisioni collegiali. A questo iter ora si aggiunge un passaggio ulteriore, quello derivante dall’introduzione della contrattazione integrativa d’istituto, infatti il contratto di lavoro all’art. 6 lettera d) dispone che, tra le materie di contrattazione a livello di singola scuola, rientri anche la determinazione dei criteri di utilizzazione dei docenti in base al piano dell’offerta formativa. Questo ulteriore adempimento procedurale, concorre alla formulazione dell’atto finale da parte del dirigente scolastico.
Se l'assegnazione dei docenti comporta spostamenti da un plesso all'altro, è necessario applicare la normativa tenendo conto anche di quanto stabilito nel contratto d'istituto (cfr. art. 6, comma. 2 lett. e CCNL 2002-2005). In quest'ultimo caso, parte della giurisprudenza di merito appare orientata a ritenere prevalente l'anzianità di servizio rispetto alla continuità didattica (Tribunale di Potenza sentenza del 5.7.2002). 
Riportiamo di seguito in corsivo il contenuto dell’art. 4 del contratto integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente stipulato in data 25.6.2004, articolo che disciplina per l’anno scolastico 2004/2005 l’assegnazione nel circolo e nell’istituto.
Nella scuola materna ed elementare, l’assegnazione ai plessi e alle scuole, nell’ambito dell’organico funzionale, sono regolate dal contratto d’istituto.
L’assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e in tal senso, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo.
Qualora il contratto d’istituto non venga definito, il dirigente scolastico del circolo o dell’istituto comprensivo si atterrà all’art. 25 del CCDN del 18.1.2001, richiamato nelle premesse al CCDN del 21.12.2001 e riportato nella nota 1 all’art. 4 del CCNI del 25.6.2004.
Nella scuola secondaria, quando le cattedre e/o i posti siano costituiti tra diverse sedi che non costituiscono autonoma dotazione organica, le modalità di assegnazione dei docenti alle stesse sono definite dal contratto d’istituto.

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