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STATUTO - Art. 15:
Counselor Provinciali
In ogni provincia in cui sono
presenti iscritti ad ANITEL, dovranno essere
individuati, da parte del Coordinatore Regionale, in una
lista di autocandidature fornitagli dal CD, con criteri
da specificare nel regolamento, un Counselor Provinciale
per ogni ordine di scuola (scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo grado, secondaria di
secondo grado, università), i cui rispettivi incarichi
avranno durata triennale. In caso di dimissioni, il
Coordinatore Regionale provvederà alla sostituzione. Il
Counselor Provinciale avrà il compito di
a) tenere i rapporti con il Coordinatore Regionale
nell’ambito della realtà scolastica provinciale
b) tenere i contatti con il CSA della provincia in cui
svolge l’attività, allo scopo di attingere informazioni
in merito alle decisioni e alle iniziative relative alle
attività di formazione rivolte all’ordine di scuola di
appartenenza, diventandone punto di riferimento
informativo presso i corsisti
c) tenere i contatti con i corsisti che ne faranno
richiesta, svolgendo attività di counselor, raccogliendo
le problematiche e le segnalazioni relative alle
attività formative in corso
d) tabulare e comunicare al Coordinatore Regionale
iniziative, proposte e dati utili al miglioramento,
all’interpretazione globale e al monitoraggio delle
attività formative |