Compensi spettanti per
attività di direzione e di docenza
relativi alle iniziative di formazione
Visto il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
approvativo del T.U. delle disposizioni
legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado;
visto il D.M. 23 luglio 1994, n. 231,
recante la disciplina dei corsi di
riconversione professionale;
visto il D.I. 10 febbraio 1962,
registrato alla Corte dei conti il 23
marzo 1962, reg. 18 fg. 356, contenente
le norme per l' organizzazione dei corsi
di aggiornamento culturali e didattici
per il personale direttivo ed insegnante
degli istituti e scuole di istruzione
secondaria ed artistica;
visti i DD.II. 18 novembre 1978
(registrato alla Corte dei conti il 30
novembre 1979, reg. 9 fg. 272), 28
dicembre 1979 (registrato alla Corte dei
conti il 6 giugno 1980, reg. 53 fg. 371)
e 6 agosto 1982 (registrato alla Corte
dei conti il 17 gennaio 1983, reg. 3 fg.
160) e 13 giugno 1986 (registrato alla
Corte dei conti il 30 ottobre 1986, reg.
73 fg. 318) con i quali si e' provveduto
a rivalutare e a definire i compensi
spettanti per attivita' di direzione e
di docenza relativi alle iniziative di
formazione;
visto il Contratto nazionale del
comparto scuola, sottoscritto in data 4
agosto 1995; considerato che il predetto
contratto prevede che la progressione di
carriera ordinaria e l'eventuale
anticipazione del tempo di passaggio tra
una posizione stipendiale e quella
successiva siano tra l' altro
subordinati per tutti gli operatori
della scuola all'avvenuta partecipazione
ad attivita' di formazione;
considerata pertanto la necessita' di
promuovere organiche azioni di
formazione, anche a distanza, idonee ad
assicurare una adeguata offerta
formativa a tutto il personale della
scuola;
considerato che a tal fine appare
opportuno privilegiare l' impegno delle
risorse finanziarie in relazione ad
organici progetti di elevata qualita'
scientifica, capitalizzabili e
disseminabili anche a distanza, coerenti
con le finalita' fissate nelle annuali
direttive del Ministero della P.I. e
corredati di idonei strumenti di
valutazione;
considerata la necessita' di rivalutare
l' importo del compenso fissato dal
decreto interministeriale 13 giugno 1986
per le prestazioni effettuate dal
personale impiegato nelle predette
iniziative, con riferimento all'
attivita' organizzativa, direttiva, di
controllo, di docenza, di esercitazione
e di coordinamento di lavori di gruppo,
anche con riferimento a quanto previsto
dalle CC.MM. nn. 98 e 99 del 4 agosto
1995, emanate dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza sociale, che
disciplinano la natura e l' ammontare
delle spese ammissibili per le attivita'
formative confinanziate dal Fondo
sociale europeo;
considerata altresi' la necessita' di
definire il compenso per nuove funzioni,
previste dal contratto nazionale per il
comparto scuola, della progettazione e
valutazione degli interventi formativi,
della produzione dei relativi materiali
e dell' assistenza tutoriale:
Decreta
Art. 1 -
Il compenso per l' attivita' di
direzione, organizzazione e controllo
delle singole iniziative formative
destinate al personale della scuola, ivi
comprese quelle per la riconversione
professionale, e' quantificabile fino ad
un massimo di lire 80.000 (ottantamila)
per ogni giornata di attivita' in cui si
articola l' iniziativa medesima.
Art. 2 -
Il compenso per le attivita' di
coordinamento scientifico, di
progettazione, di produzione e
validazione dei materiali, di
monitoraggio e di valutazione degli
interventi stessi, rese nell' ambito di
iniziative di formazione capitalizzabili
e disseminabili, anche a distanza, e'
quantificabile fino ad un massimo di
lire 80.000 (ottantamila) per ogni ora
di attivita', elevabile a lire 100.000
(centomila) per i professori
universitari.
Art. 3 - Il compenso per le
attivita' di docenza prestata nelle
predette iniziative e' quantificabile
fino ad un massimo di lire 80.000
(ottantamila) per ogni ora di
insegnamento, misura elevabile a lire
100.000 (centomila) per i professori
universitari.
Art. 4 - Il compenso per l'
assistenza tutoriale, per il
coordinamento dei lavori di gruppo o
delle esercitazioni previsti dal
progetto formativo e' quantificabile
fino ad un massimo di lire 50.000
(cinquantamila) orarie.
Art. 5 -
Il compenso orario per le attivita'
svolte dal personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario per la
collaborazione alla realizzazione dei
predetti interventi formativi e' fissato
nella misura oraria stabilita per le
attivita' aggiuntive disciplinate dall'
art. 54 del vigente contratto per il
comparto scuola.
Art. 6 -
L' ammontare effettivo dei predetti
compensi, da erogarsi solo per le
attivita' effettivamente svolte, e'
definito in relazione ai contenuti ed
alle modalita' di realizzazione del
progetto della singola iniziativa
formativa e deve essere contenuto nei
limiti di quanto previsto dai
provvedimenti autorizzativi e dai
correlati impegni di spesa.
Gli oneri derivanti dalle predette
iniziative sono posti a carico dei
pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della Pubblica
Istruzione.
Art. 7 -
Il presente decreto entra in vigore con
i provvedimenti attuativi del Piano
nazionale di aggiornamento relativo all'
anno 1996.
Esso sara' inviato alla Corte dei conti
per la registrazione.
IL
MINISTRO