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Si trascrivono, di seguito, diverse questioni poste dalle nostre Segreterie Provinciali in merito alle graduatorie di terza fascia istituite ai sensi del D.M. 9 giugno 2005 n. 55
DIPLOMA DI MATURITÀ MAGISTRALE
Abbiamo appreso, per le vie brevi, che il MIUR sta valutando la possibilità di emanare una nota riguardante i candidati che, essendo in possesso di un diploma di maturità magistrale, hanno prodotto domanda ai sensi del D.M. 9/6/2005, n. 55, per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia nel profilo professionale di assistente amministrativo.
Secondo tale nota, come sostenuto dallo SNALS-Confsal, il titolo in questione è da ritenersi valido per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo se è stato superato il relativo corso integrativo oppure se ha il riconoscimento di crediti formativi richiesti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studi universitari.
Inoltre, tale accesso è comunque garantito a coloro che, in base a tale titolo conseguito a seguito di un corso di durata quadriennale, abbiano legittimamente prestato servizio in qualità di assistente amministrativo nelle scuole statali.
Diffonderemo il testo della nota in argomento non appena ne verremo in possesso.
TITOLI DI STUDIO DI ACCESSO AL PROFILO DI ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE
Con riferimento al quesito formulato sui titoli di studio per l’accesso al profilo di addetto alle aziende agrarie, il MIUR ritiene che:
· l’art. 2, comma 5 del D.M. 55/05, nel definire i titoli di studio richiesti per l’accesso al profilo di addetto alle aziende agrarie, non fa alcun riferimento a specifici diplomi di maturità, ma il riferimento in esso contenuto concerne esclusivamente “specifici diplomi di qualifica”;
· la dizione letterale di “Diploma di qualifica professionale specifica”, di cui all’art. 2, comma 5 – lett. F) – Addetto alle aziende agrarie – del D.M. suddetto, è da riferirsi alle specifiche aree di indirizzo, in particolare all’indirizzo agrario, degli istituti professionali, in quanto solo tali istituzioni scolastiche sono deputate al rilascio di diplomi di qualifica;
· i diplomi di qualifica professionale, che sostituiscono quelli del precedente ordinamento dei corsi di qualifica degli istituti professionali dello Stato, sono validi per l’accesso alle qualifiche funzionali per i vari comparti del pubblico impiego e, pertanto, anche per i profili dell’area A e B del personale della scuola, in virtù di quanto disposto dal D.M. 14/4/1997.
PROFILO DI GUARDAROBIERE
A seguito di numerosi quesiti pervenuti sulla specificità dei titoli culturali di accesso al profilo professionale di “Guardarobiere”, il MIUR sostiene che:
· la dizione letterale di “Diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale”, di cui all’art. 2, comma 5 – lett. E) – Guardarobiere – del D.M. 9/6/2005, n. 55, è da riferirsi alle specifiche aree di indirizzo “Abbigliamento e moda” e “Servizi alberghieri e della ristorazione” degli istituti professionali, in particolare rispettivamente alla qualifica di “Operatore della moda” e “Operatore ai servizi di ricevimento”;
· i diplomi di qualifica che vengono sostituiti da quelli del nuovo ordinamento, hanno la stessa natura e validità (D.M. 14.4.1997) e la qualifica di “operatore della moda” ha sostituito le precedenti qualifiche di “figurinista”, “modellista”, “modellista confezionista industriale”, “sarta per donna”, “tessitrice artigiana”, mentre la qualifica di “operatore dei servizi di ricevimento” ha sostituito la qualifica di “addetto alla portineria d’albergo”;
· per quanto riguarda, invece, gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78 ed in particolare l’ “Attestato di qualifica Professionale per sarta” e l’ “Attestato di qualifica professionale di Guardarobiere”, la specificità di tali attestati non consiste in una generica definizione della qualifica rivestita, ma in un giudizio di assimilabilità ai citati diplomi di qualifica professionale rilasciati dagli istituti professionali statali.
Il giudizio è da formularsi in base agli aspetti e ai profili didattici del corso stesso, ed in particolare in base agli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale;
· gli attestati di qualifica di cui all’art. 14 della legge 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato dal piano di studio.
PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO
Riguardo alla possibilità di accedere al profilo professionale di assistente tecnico – personale ATA della scuola -, in particolare all’AR23 e AR38, per coloro che sono in possesso del diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo del corso di studi di liceo scientifico indirizzo scientifico sperimentale chimico-biologico.
Il MIUR, interpellato a riguardo, ritiene che:
· i titoli di studio, la cui dizione letterale non trovi riscontro nell’elenco alfabetico “titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico” di cui all’allegato “C” del D.M. 55/05, sono da leggere secondo le corrispondenze tra precedenti ed attuali così come individuati dal D.M. 25/1/2002, n. 9;
· ai sensi del citato DM 9/02, il diploma di “liceo scientifico indirizzo scientifico sperimentale chimico-biologico” (codice IA36), posseduto dagli interessati, è corrispondente al diploma di “maturità scientifica” (codice PS00) e che, oltretutto, tale corrispondenza è espressamente indicata nel frontespizio del diploma stesso;
· il codice PS00 è espressamente riportato nella sopracitata tabella di corrispondenza titoli-laboratori per cui il titolo in questione, in quanto corrispondente, da accesso esclusivamente all’area AR08 – Fisica – e non alle aree AR23 e AR38;
· il possesso del diploma di laurea magistrale in chimica e tecnologia farmaceutiche e l’iscrizione all’albo dei farmacisti sono del tutto ininfluenti ai fini dell’accesso al profilo professionale in argomento in quanto la “Tabella C – titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico” non contempla tale tipologia di titolo di studio né titoli professionali, quale l’essere iscritto ad un albo professionale;
· in merito alla possibilità che tale titolo di studio possa essere assimilato ad uno dei diplomi di qualifica di cui all’allegato C ed in particolare a “Tecnico di laboratorio chimico-biologico”, l’assimilazione è prevista solo per gli attestati di qualifica (non diplomi di qualifica) rilasciati ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78.
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