N. 05853/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 09775/2009 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 9775 del 2009, proposto da:
Rita Donatella Alloro, Antonietta Emanuele, Cettina Ginebri, Sauastita Guta, Gaetano Iudica, Maria Giuseppa Lo Bianco, Concetta Manola, Giovanna Messina, Pietro Modica, Giuseppe Scebba, rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Rossi, Marco Selvaggi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via Nomentana, 76;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

nei confronti di

Franco Romeo, Filippo Canale, Luigi Capolupo, controinteressati, n.c.g.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Della nota prot. n. A00DGPER.12068 del 3 agosto 2009 recante “Schema operazioni” e l’ordine delle nomine del personale dirigente scolastico interessato ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 18 del DDG 22 novembre 2004; nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;

della nota in data 6 agosto 2009 e del provvedimento in data 6 agosto 2009 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia nella parte in cui è stata data applicazione alla nota ministeriale del 3 agosto 2009;

del decreto del 31 luglio 2009 con l’allegata Tabella 1 emesso dal MIUR – Dipartimento per l’istruzione – Ufficio II nella parte in cui sono state disposte per la Regione Sicilia n. 46 assunzioni di dirigenti scolastici in luogo di 57;

del decreto del 5 agosto 2009 emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia nella parte in cui si è data parziale ed inesatta esecuzione alla sentenza del TAR del Lazio – sezione III bis n. 5441/2009 e specificamente, in quanto si è omesso di revocare le nomine già effettuate a favore di Luigi Capolupo e Filippo Canale e conseguentemente di dichiarare vacanti e disponibili le sedi dagli stessi illegittimamente occupate, così impedendo la nomina a dirigenti scolastici degli odierni ricorrenti, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2009 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni, previste dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, rilevato che il provvedimento di cui alla Nota 3 agosto 2009 a prot. A00DGPER n. 12068 del Ministero dell’istruzione – Dipartimento per l’istruzione Ufficio II, allo stato impugnata, non appare rispecchiare per gli idonei dei concorsi ordinario del 22 novembre 2004, come sono i ricorrenti, e riservato del 3 ottobre 2006 l’ordine di nomine previsto dall’art. 1, commi 605 e 619 della L. n. 296/2006 e già recepito per i vincitori con la Circolare n. 40 del 26 aprile 2007, più volte ritenuta legittima dal TAR (cfr. TAR Lazio, sezione III bis, ordinanza n. 4874 del 23 ottobre 2009 allo stato non impugnata);

rilevato che il tenore letterale della norma recata dall’art. 24 quinquies del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito in L. 28 febbraio 2008, n. 31 non autorizza l’interpretazione offerta dall’amministrazione con la detta Nota n. 12068/2009 che stravolge l’ordine di nomina come legato all’ordine di espletamento delle prove concorsuali;

rilevato che la illegittimità della predetta nota non può che produrre i suoi rivenienti effetti sugli altri provvedimenti impugnati, che, per come dedotto in ricorso, partecipano degli stessi suoi vizi;

P.Q.M.

accoglie l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Spese al definitivo (Ric. n. 9775/2009).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/12/2009

IL SEGRETARIO