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Ipotesi di accordo
relativa al CCNL per il personale del comparto
“Università” secondo biennio economico
2000 – 2001
il giorno
alle ore
, ha avuto luogo l’incontro tra:
l’ARAN nella
persona
___________________________
ed i
rappresentanti delle seguenti Confederazioni e
Organizzazioni sindacali:
per le Confederazioni sindacali:
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CISAL
per le OO.SS. di
categoria:
CGIL/Snur
CISL/Università
UIL/P.A.
FED.Confsal/Snals Univ.
- Cisapuni
C.S.A. di CISAL
Università (Cisal Un., Cisas Un.,
Confail-Failel-Unsiau,
Confill Un.- Cusal, Tecstat Usppi)
___________________________
Al termine della
riunione, le parti hanno sottoscritto
l’allegata
ipotesi di accordo del CCNL del
personale dipendente del comparto Università
per il biennio economico 2000 - 2001
Ipotesi di CCNL
per il personale del comparto Università -
secondo biennio economico 2000-2001
Art. 1
Campo di applicazione
1.
Il presente CCNL, relativo al biennio
economico 2000-2001, si applica al personale
con rapporto a tempo indeterminato e
determinato, escluso quello con qualifica
dirigenziale, del comparto delle Università e
delle altre istituzioni di cui all’art. 9
del CCNQ 2/6/1998 destinatario del CCNL
sottoscritto il 9/8/2000.
CAPO PRIMO – NORMATIVA
GENERALE
Art.2
Aumenti della
retribuzione base
1.
Gli stipendi tabellari, come stabiliti
dall’art. 64 del CCNL 9
agosto 2000 relativo al primo biennio
economico, sono incrementati degli importi mensili
lordi, per tredici mensilità, indicati nella
tabella 1, alle scadenze ivi previste.
2.
Gli importi annui tabellari risultanti
dall’applicazione del comma 1, sono
rideterminati nelle misure e alle scadenze
stabilite dall’ allegata tabella 2.
Art. 3
Effetti dei nuovi
stipendi
1.
Nei confronti del personale cessato o
che cesserà dal servizio con diritto a
pensione nel periodo di vigenza del presente
contratto, gli incrementi di cui all’art. 2
hanno effetto integralmente, alle scadenze e
negli importi previsti nella tabella 1, ai
fini della determinazione del trattamento di
quiescenza e dell’equo indennizzo. Agli
effetti dell’indennità premio di fine
servizio, dell’indennità sostitutiva del
preavviso, nonché di quella prevista
dall’art. 2122 del cc., si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto.
Art. 4
Finanziamento per il
trattamento accessorio
1.
Con decorrenza 01/01/2001 l’importo
complessivo delle risorse di cui all’art. 67
del CCNL del 9 agosto 2000 è incrementato in
misura pari allo 0,10% del monte salari 1999
riferito al personale del comparto.
2.
Con decorrenza 31.12.2001, a valere
sulla quota di risorse complessivamente
definita in € 12.900.000 lordi, le risorse
di cui agli artt. 67 e 70 del CCNL del 9
agosto 2000 sono proporzionalmente
incrementate di un importo
pari allo 0,33% del monte salari 1999 riferito
al personale del comparto. La parte restante
delle risorse è finalizzata alla copertura
degli oneri derivanti dall’erogazione dei
benefici di cui all’art. 22 comma 2, nonché
al recupero dell’anticipazione dello 0,3%
del monte salari 1997 di cui all’art. 72 del
CCNL del 9 agosto
2000.
Art.5
Incremento
dell’indennità di ateneo
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2001 le
misure individuali dell’indennità di ateneo
previste dall’art.65 del CCNL del 9 agosto
2000 sono rideterminate nelle misure indicate
nella tabella 3.
2.
L’indennità di cui al presente
articolo continua ad essere erogata con le
modalità in corso e, a decorrere dal 1°
gennaio 2001, è considerata utile ai fini del
calcolo della base per l’indennità di
buonuscita.
3.
Fino alla definizione della tabella di
cui al comma 2 dell’art. 51 del CCNL 9
agosto 2000, l’incremento dell’indennità
di cui al presente articolo – rispetto ai
corrispondenti valori stabiliti dal CCNL 9
agosto 2000 - non viene considerata ai fini
del trattamento economico di cui all’art. 31
del DPR n.761/79, salvo eventuale
riassorbimento.
4.
La copertura degli oneri conseguenti
agli aumenti ed all’inclusione nella base di
calcolo per l’indennità di buonuscita
dell’indennità di cui al presente articolo
è assicurata con le risorse corrispondenti
all’1% del monte salari 1997.
Art. 6
Permessi retribuiti
1. L’art. 30, comma 2,
del CCNL 9-8-2000 è modificato come segue:
A domanda del dipendente
possono essere, inoltre, concessi,
nell’anno, tre giorni di permesso
complessivo, anche frazionabili, per nascita
di figli o per gravi motivi personali o
familiari debitamente documentati mediante
autocertificazione.
Art. 7
Congedi per maternità e
parentali
Congedi per la
formazione
Art.9
Aspettativa per
dottorato di ricerca o borsa di studio
1.
Ai dipendenti con rapporto a tempo
indeterminato si applicano le disposizioni di
cui alla legge 13 agosto 1984, n. 476, e, nel
caso di borse di studio, di cui alla legge
30-11-1989, n. 398, così come integrata
dall’art.52, comma 57, della legge
28-12-2001, n. 448.
Art. 10
Norme comuni sulle
aspettative
1.
Il dipendente non può usufruire
continuativamente di due periodi non
retribuiti di aspettativa o di congedo, anche
richiesti per motivi diversi, esclusi quelli
di salute, se tra essi non intercorrano almeno
quattro mesi di servizio attivo. La presente
disposizione non si applica in caso di
aspettativa per cariche pubbliche elettive,
per distacchi sindacali, per volontariato e in
caso di assenze o aspettativa ai sensi del
D.Lgs. n.151/2001.
2.
L’Amministrazione, qualora durante il
periodo di aspettativa vengano meno i motivi
che ne hanno giustificato la concessione,
invita immediatamente il dipendente a
riprendere servizio. Il dipendente, per le
stesse motivazioni, può riprendere servizio
di propria iniziativa.
3.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza
diritto ad alcuna indennità sostitutiva di
preavviso, nei confronti del dipendente che,
salvo casi di comprovato impedimento, non si
presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o del termine
assegnatogli dall'Amministrazione ai sensi del
comma 2.
Art. 11
Diritto allo studio
L'art. 32, comma 4, del
CCNL sottoscritto il 9/8/2000 è sostituito
come segue:
1. Ai dipendenti sono
concessi - in aggiunta alle attività
formative programmate dall’amministrazione o
previste dal precedente art.8 - permessi
straordinari retribuiti, nella misura massima
di 150 ore individuali per ciascun anno e nel
limite massimo del 3% del personale in
servizio a tempo indeterminato presso ciascuna
amministrazione all’inizio dell’anno, con
arrotondamento all’unità superiore.
2. I permessi di cui al
comma 1 sono concessi per la partecipazione a
corsi destinati al conseguimento di titoli di
studio universitari, post-universitari, di
scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute, o
comunque abilitate al rilascio di titoli di
studio legali o attestati professionali
riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per
sostenere i relativi esami e per la
preparazione dell’esame finale.
3.Il personale
interessato ai corsi, anche nel caso in cui il
conseguimento del titolo preveda un tirocinio,
ha diritto all’assegnazione a turni di
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi
stessi e la preparazione agli esami e non può
essere obbligato a prestazioni di lavoro
straordinario né al lavoro nei giorni festivi
o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero
delle richieste superi il limite massimo di
cui al comma 1, la priorità per la
concessione dei permessi viene stabilita dalla
contrattazione integrativa, fermo restando che
la precedenza è accordata, nell’ordine, ai
dipendenti che frequentino corsi di studio
della scuola media inferiore, della scuola
media superiore, universitari o
post-universitari.
5. La contrattazione
integrativa stabilisce le modalità di
certificazione degli impegni scolastici o
universitari, nel rispetto della vigente
normativa.
6. Per sostenere gli
esami relativi ai corsi indicati nel comma 2
il dipendente può utilizzare, per il solo
giorno della prova, anche i permessi per esami
previsti dall’art. 30 del CCNL 9 agosto
2000.
Art.12
Tutela dei dipendenti in
particolari condizioni psico-fisiche
1.
Allo scopo
di favorire la riabilitazione e il recupero di
dipendenti assunti a tempo indeterminato nei
confronti dei quali sia stata attestata, da
una struttura sanitaria pubblica o da
strutture associative convenzionate previste
dalle leggi regionali vigenti, la condizione
di portatore di handicap o di soggetto affetto
da tossicodipendenza, alcolismo cronico o
grave debilitazione psico-fisica, e che si
impegnino a sottoporsi ad un progetto
terapeutico di recupero e di riabilitazione
predisposto dalle strutture medesime, sono
stabilite le seguenti misure di sostegno
secondo le modalità di esecuzione del
progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per
l’intera durata del progetto di recupero,
con corresponsione del trattamento economico
previsto dall’art. 34, comma 8, del CCNL 9
agosto 2000;
b)
concessione dei permessi giornalieri orari
retribuiti, nel limite massimo di due ore, per
la durata del progetto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con
l’applicazione degli istituti normativi e
retributivi previsti per il rapporto a tempo
parziale, limitatamente alla durata del
progetto di recupero;
d) assegnazione
del dipendente a mansioni dello stesso livello
di inquadramento contrattuale diverse da
quelle abituali, anche con periodi formativi
eventualmente necessari, quando tale misura
sia individuata dalla struttura che
gestisce il progetto di recupero come supporto
della terapia in atto.
2.
I dipendenti, i cui coniugi, parenti o
affini entro il secondo grado o, in mancanza,
entro il terzo grado, ovvero i conviventi
stabili che si trovino nelle condizioni
previste dal comma 1 ed abbiano iniziato
l’esecuzione del progetto di recupero e di
riabilitazione, hanno titolo ad essere
collocati in aspettativa per motivi di
famiglia, per l’intera durata del progetto
medesimo.
3.
Le istituzioni di cui all’art. 1 del
CCNL 09/08/2000 dispongono l’accertamento
della idoneità al servizio dei dipendenti
affetti da tossicodipendenza, da alcolismo
cronico o da patologie psichiche, qualora i
dipendenti medesimi non si siano
volontariamente sottoposti alle previste
terapie.
4.
4.Il dipendente deve riprendere
servizio presso l’Amministrazione nei 15
giorni successivi alla data di completamento
del progetto di recupero.
5.
Secondo quanto previsto dalla
L.5-6-1990, n.135 “Programma di interventi
urgenti per la prevenzione e la lotta contro
l’AIDS” l’accertata infezione da HIV non
può costituire motivo di discriminazione per
l’accesso o il mantenimento del posto di
lavoro ed è fatto divieto alle Università ed
alle Istituzioni Universitarie di svolgere
indagini volte ad accertare nei dipendenti e
nelle persone prese in considerazione per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro,
l’esistenza di uno stato di sieropositività.
Art. 13
Arbitrato e
Conciliazione
1. Il tentativo
obbligatorio di conciliazione nelle
controversie individuali di lavoro previsto
dall’art. 65, comma 1, del d.lgs. 30 marzo
2001, n.165, si
svolge nelle forme
previste
dal CCNQ in materia di conciliazione e
arbitrato del 23 gennaio 2001.
Art. 14
Previdenza complementare
1.
Le parti convengono di procedere alla
costituzione di un Fondo nazionale pensione
complementare per i lavoratori del comparto ai
sensi del d.lgs. n. 124/1993, della legge n.
335/1995, della legge n. 449/1997 e successive
modificazioni e integrazioni, dell’Accordo
quadro nazionale in materia di trattamento di
fine rapporto e di previdenza complementare
per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999,
del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999.
1.
Al fine di garantire un numero di
iscritti più ampio che consenta di
minimizzare le spese di gestione, le parti
competenti potranno definire l’istituzione
di un Fondo pensione unico con i lavoratori
appartenenti ad altri comparti,
a condizione
di reciprocità.
2.
Il Fondo pensione viene finanziato ai
sensi dell’art.11 del predetto Accordo
quadro e si costituisce secondo le procedure
previste dall’art.13 del medesimo.
Art.15
Copertura assicurativa
1.
Le
istituzioni di cui all’art.1 del CCNL
09/08/2000, in attuazione del DPR n.319/90,
sono tenute a stipulare apposita polizza
assicurativa in favore dei dipendenti
autorizzati a servirsi, in occasione di
missioni o per adempimenti di servizio fuori
dall’ufficio, del proprio mezzo di
trasporto, limitatamente al tempo strettamente
necessario per l’esecuzione delle
prestazioni di servizio.
2.
La polizza di cui al comma 1 è rivolta
alla copertura dei rischi, non compresi
nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di
danneggiamento al mezzo di trasporto di
proprietà del dipendente, nonché di lesioni
o decesso del dipendente medesimo e delle
persone di cui sia stata autorizzato il
trasporto.
3.
Le polizze di assicurazione relative ai
mezzi di trasporto di proprietà
dell’amministrazione saranno in ogni caso
integrate con la copertura, nei limiti e con
le modalità di cui ai commi 1 e 2 ,dei rischi
di lesione o decesso del dipendente addetto
alla guida e delle persone di cui sia stato
autorizzato il trasporto.
4.
Gli importi liquidati dalle società
assicuratrici in base alle polizze stipulate
da terzi responsabili e di quelle previste dal
presente articolo sono detratti dalle somme
eventualmente spettanti a titolo di equo
indennizzo per lo stesso evento.
5.
Le Università possono prevedere
polizze integrative assicurative per malattia,
con l’eventuale partecipazione dei
lavoratori ai relativi costi, e copertura
degli stessi in sede di contrattazione
integrativa.
Art.16
Mansioni del lavoratore
Il comma 8 dell'art. 24
del CCNL 9 agosto 2000 è così sostituito:
"Le assegnazioni a
mansioni superiori di cui al comma precedente
dell’art.24 del Ccnl 9 agosto 2000 cessano
comunque di produrre effetti dalla data di
sottoscrizione definitiva del Ccnl
2002-2005".
Art. 17
Sistema di valutazione
dei dipendenti in distacco o aspettativa per
motivi sindacali
1.
La valutazione di cui all’art.58 Ccnl
9-8-2000 nei confronti dei dipendenti che
fruiscano di distacchi o aspettative previste
da disposizioni vigenti è effettuata dal
legale rappresentante dell’Amministrazione,
tenuto conto anche degli elementi forniti
dall’organo responsabile della struttura
presso cui il dipendente presta l’attività.
2.
Ai dipendenti che usufruiscono dei
distacchi di cui all’articolo 5 del Ccnq
7-8-1998 compete la retribuzione individuale
mensile, costituita dalla retribuzione
tabellare, dall’incremento derivante dalla
progressione economica, dall’indennità
integrativa speciale, dalla retribuzione
individuale di anzianità e da eventuali altri
assegni personali a carattere continuativo e
non riassorbibile. Compete altresì il
trattamento accessorio fisso e ricorrente e
quello corrisposto con carattere di generalità
alla categoria di inquadramento e alla
posizione organizzativa ricoperte al momento
del distacco o successivamente acquisite.
3.
Il periodo di distacco o aspettativa
sindacale è considerato servizio effettivo ed
è utile anche ai fini delle progressioni di
cui agli artt. 57 e 59 del
CCNL 9-8-2000.
Art. 18
Valutazione
dell’anzianità di servizio
1.
1. Ai dipendenti continua ad applicarsi
ai soli fini giuridici la disciplina prevista
dall’art. 16 della legge 808/77, ivi
comprese le ipotesi di mobilità
intercompartimentale e i relativi conseguenti
inquadramenti, pur se disciplinati da norme
speciali.
Il riconoscimento avviene nel rispetto
delle confluenze previste, per le qualifiche
funzionali del previgente ordinamento, dalla
tabella B allegata al CCNL sottoscritto in
data 9 agosto 2000.
2.
Ai dipendenti inquadrati ai sensi degli
artt. 51, comma 5, e 53 dello stesso CCNL 9
agosto 2000, il periodo nel quale sono state
espletate le funzioni che hanno dato luogo
all’inquadramento è riconosciuto per
intero.
Art.19
Disposizioni particolari
1.
Ai soli fini del computo
dell’anzianità di servizio di cinque anni,
richiesta per la partecipazione alle procedure
selettive per l’accesso alla categoria
immediatamente superiore, di cui all’art.57,
comma 2, del Ccnl 9-8-2000, per il personale
di cui all’art.45, comma 1, e 46, comma 1,
del Ccnl 21-5-1996 i periodi di godimento
dell’integrazione tabellare vengono
considerati come inquadramento nella qualifica
superiore.
Art.20
Normativa vigente
1.
Continuano ad applicarsi le
disposizioni
contenute nel CCNL 21/5/96 e nel CCNL
del 5/9/96, ove non diversamente regolamentate
dal presente contratto e dal CCNL 9 agosto
2000. Continuano, inoltre, ad applicarsi le
disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali non incompatibili con le clausole
del presente CCNL.
2.
Le parti si danno atto che eventuali
lacune che si dovessero verificare nell'ambito
della disciplina del rapporto di lavoro per
effetto della generale disapplicazione delle
norme di cui all’art.69 del D.Lgs.165/2001,
saranno oggetto di specifica interpretazione
autentica del presente articolo.
3.
A decorrere dalla data di
sottoscrizione del presente contratto, il
personale inquadrato nel nuovo ordinamento
previsto dal CCNL 9 agosto 2000 con meccanismi
automatici di corrispondenza, conserva
l’anzianità effettiva maturata nell’ex
qualifica di provenienza.
Art. 21
Proroga di termini
1.
Sono prorogati, fino alla
sottoscrizione definitiva del CCNL relativo al
quadriennio 2002-05, i termini previsti
dall’art.51, comma 2, del CCNL 9 agosto 2000
per la definizione di una tabella nazionale
delle corrispondenze tra le figure
professionali del comparto Università e
quelle del comparto Sanità.
2.
Fino alla definizione della tabella di cui
al comma 1, resta fermo quanto previsto dal
comma 4 del citato art.51 del CCNL 9-8-2000 .
CAPO SECONDO –
NORMATIVA SPECIALE
Art. 22
Specifica normativa per
i CEL
1.
Il rapporto di lavoro dei CEL continua
ad essere disciplinato dalle norme di cui
all’art. 51 del CCNL 5.9.96 del comparto
Università.
2.
Il trattamento complessivo annuo lordo
di cui all’art. 7 del CCNL 5/9/96 è
rideterminato a decorrere dal 31.12.2001 ed a
valere dal 2002 in euro 13.066,58.
3.
In sede di contrattazione integrativa
di Ateneo verrà data applicazione alla
sentenza della Corte di Giustizia Europea del
26-1-2001 nella causa C-212/99, relativa agli
“ex lettori di lingua straniera”
rientranti in tale sentenza, attraverso la
definizione di una struttura retributiva per
la categoria dei CEL che riconosca
l’esperienza acquisita.
Per
la copertura degli oneri conseguenti
all’applicazione della sentenza di cui al
precedente paragrafo, si provvede nel limite
dello 0,15% delle risorse di cui all’art.4,
comma 2, del presente CCNL. Eventuali somme
non utilizzate alla fine dell’esercizio
confluiscono nel fondo di cui all’art.4,
comma 2.
Laddove
esistano, a livello di Ateneo istituti
retributivi destinati a finalità analoghe a
quelle del presente comma, sono fatte salve le
condizioni di miglior favore derivanti dalla
contrattazione integrativa di Ateneo, ed il
nuovo istituto assorbe fino a concorrenza, a
livello individuale, gli importi derivanti
dagli istituti preesistenti.
Non
vengono computati, ai fini dell’applicazione
della sentenza succitata, i periodi di
aspettativa senza assegni.
I
CEL in servizio alla data di entrata in vigore
del presente CCNL hanno diritto ad una riserva
di posti che le Università, nelle categorie D
e EP dell’area tecnico-scientifica potranno
ricoprire nel periodo di 5 anni a decorrere
dall’1.1.2003. Tali posti riservati saranno
attribuiti mediante prova selettiva, e
comunque nel puntuale rispetto delle sentenze
n. 1/99 e n. 194/2002 della Corte
Costituzionale.
4.
Ai fini dell’applicazione del comma
3, si considera come decorrenza iniziale
dell’anzianità per gli ex lettori, la data
di stipula del primo contratto di lavoro ex
art. 28 DPR 382/80 e/o come CEL ex art. 4
della legge n.236/95 (o precedenti normative)
presso atenei italiani, a condizione
dell'esito positivo delle verifiche annuali ex
art. 4 della stessa L. 236/95.
MODIFICA ALLA TABELLA A
DEL CCNL 9 AGOSTO 2000
Le attività strumentali
di supporto all’apprendimento linguistico
sono attribuite all’area tecnico-scientifica
nelle categorie C, D e EP.
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